Il TSO dopo la Sentenza 76/2025 della Corte Costituzionale
Cosa cambia per la sanità, la magistratura e la polizia locale dopo 47 anni di Legge 833/1978
Autori
(*) Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Azienda USL Toscana Centro;
(**) Direttore Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Adulti Firenze, Azienda USL Toscana Centro
Ricevuto il 14 aprile 2026; Accettato il 30 aprile 2026
Riassunto
Gli Autori affrontano una delle trasformazioni più rilevanti degli ultimi anni nel campo della salute mentale italiana: l'impatto della sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale sul Trattamento Sanitario Obbligatorio. A quasi cinquant'anni dalla Legge 833/1978, il TSO si colloca oggi in un contesto clinico, sociale e istituzionale profondamente mutato, segnato da nuove fragilità, dalla crescente complessità dei servizi e dalla necessità di rafforzare le garanzie dei diritti della persona. Descrivono un quadro in cui il TSO non appare soltanto come atto sanitario o procedura giuridica, ma come luogo delicato di confronto tra diritti, responsabilità istituzionali e dignità della persona.
Summary
The Authors examine one of the most significant transformations in Italian mental health care in recent years: the impact of Constitutional Court Ruling No. 76/2025 on Compulsory Health Treatment (TSO). Nearly fifty years after Law 833/1978, TSO now operates within a profoundly changed clinical, social and institutional context, marked by new vulnerabilities, the growing complexity of services and the need to strengthen the safeguards of individual rights. The Authors outline a framework in which TSO emerges not merely as a medical act or legal procedure, but as a sensitive intersection between rights, institutional responsibilities and human dignity.A quasi mezzo secolo dalla Riforma Basaglia, il sistema italiano della salute mentale opera in un contesto profondamente diverso da quello in cui la Legge 833/1978 fu concepita (1). La sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale, depositata il 30 maggio 2025 (2), interviene sullo scarto tra il quadro normativo originario e la realtà attuale, ridefinendo le garanzie procedurali del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).
Il sistema si è progressivamente fragilizzato. I servizi di salute mentale accolgono oggi nuove popolazioni cliniche — disturbi del neurosviluppo, spettro autistico, dipendenze patologiche, autori di reato con infermità mentale — che la normativa del 1978 non poteva prevedere. A ciò si aggiunge la psichiatrizzazione del disagio sociale: marginalità, solitudine e povertà relazionale entrano nei servizi come domanda di cura, senza che le risorse siano cresciute proporzionalmente. Il TSO resta strumento di cura, non di difesa sociale, ma il contesto in cui viene applicato è radicalmente mutato.
I dati dello studio SIEP multicentrico 2024, condotto su 27 centri (3), documentano una media nazionale di 11,1 TSO per 100.000 abitanti. La Toscana si colloca tra le regioni con il tasso più basso: per esempio, a Prato si registrano 5,39 TSO per 100.000 abitanti (14 TSO annui, aprile 2023 – marzo 2024), con una sola contenzione meccanica. Si tratta di un dato che testimonia l'efficacia del “modello toscano” nella prevenzione e nella gestione delle crisi.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 35 della Legge 833/1978 nella parte in cui non prevedeva adeguate garanzie procedurali per la persona sottoposta a TSO, in riferimento agli articoli 13 (libertà personale), 24 (diritto di difesa), 32 (diritto alla salute) e 111 (giusto processo) della Costituzione (2). Prima della sentenza, la procedura prevedeva due certificazioni mediche, l'ordinanza del Sindaco, la notifica al Giudice Tutelare entro 48 ore e la convalida su base esclusivamente documentale, senza alcuna comunicazione formale al paziente né audizione della persona. Nella prassi, salvo rare eccezioni, l’ordinanza sindacale e la convalida giuridica si erano svuotate di cogenza sostanziale, rasentando il formalismo amministrativo. La Suprema Corte è intervenuta per ripristinare garanzie procedurali effettive, a fronte della compressione della libertà personale e del diritto all’autodeterminazione in ambito sanitario che il TSO comporta.
Con la sentenza, ferme restando le due certificazioni mediche e l'ordinanza del Sindaco, si introducono tre nuovi obblighi: la comunicazione tempestiva dell'ordinanza alla persona interessata; l'audizione obbligatoria della persona da parte del Giudice Tutelare prima della convalida; la notifica del decreto di convalida alla persona o al suo rappresentante legale. Si tratta di un rafforzamento significativo delle garanzie processuali, che allinea la procedura del TSO ai principi fondamentali dello Stato di diritto e mira a ripristinare per il paziente i diritti all’informazione, al contradditorio e alla tutela difensiva.
Dal punto di vista sanitario, la sentenza non modifica la sostanza clinica del TSO. Formalizza ciò che la buona pratica psichiatrica già persegue: cercare il massimo consenso possibile, ascoltare la persona, informarla. L'art. 33, comma 5, della Legge 833 stabilisce che i TSO «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso» (1). Il TSO è concepito come extrema ratio, che non esime dalla ricerca costante dell'alleanza terapeutica anche nella fase acuta, utilizzando tutte le risorse disponibili. In Toscana la continuità di cure, la coerenza delle risorse e degli sforzi terapeutici è ulteriormente incarnata dal modello organizzativo che prevede un'équipe unica SPDC-CSM. La Corte chiede ora di formalizzare la comunicazione al paziente, facilitare l'audizione da parte del Giudice Tutelare — in reparto o tramite videoconferenza — e documentare ogni passaggio informativo.
Restano alcune criticità da presidiare. La tempestività dell'intervento non deve essere compromessa dall'estensione delle garanzie procedurali. Sul piano della responsabilità professionale, si potrebbe configurare il rischio di omissione o ritardo nella prestazione sanitaria dovuta e indifferibile. La sicurezza degli operatori rimane prioritaria, così come la necessità di intervento immediato in caso di psicosi acute e sintetiche, condizioni gravi e cogenti.
L'impatto della sentenza è differenziato per attore istituzionale. Per i Giudici Tutelari il cambiamento è sostanziale: si passa dalla convalida documentale all'obbligo di audizione personale entro 48 ore, con poteri ufficiosi per la protezione della persona (art. 35, comma 6), inclusa la nomina di amministratore di sostegno o curatore (2). Per la Polizia Locale si introduce l'obbligo di documentare la prova di avvenuta comunicazione dell'ordinanza sindacale al paziente, mediante verbale, PEC con ricevuta o certificato di notifica formale; per i minori, la comunicazione deve essere rivolta a entrambi i genitori. Per i Sindaci, l'ordinanza deve indicare esplicitamente le modalità di comunicazione al paziente, con obbligo di dimostrazione dell'avvenuta informazione; in caso di proroga oltre il settimo giorno, si riapplica l'intero iter con le nuove garanzie.
Servono dunque protocolli operativi condivisi tra sanità, magistratura e polizia locale. Il coordinamento inter-istituzionale non è più soltanto buona pratica: è requisito di legittimità del procedimento.
Possibili sviluppi futuri
La sentenza 76/2025 non rappresenta un punto di arrivo, ma l'avvio di un percorso di progressiva “giurisdizionalizzazione” del TSO. Con ordinanza del 29 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2026, il Tribunale di Firenze ha sollevato davanti alla Corte Costituzionale una nuova questione di legittimità dell'art. 35 della Legge 833/1978: la mancata previsione della difesa tecnica nel procedimento di convalida del TSO (4).
La questione nasce da un caso concreto in cui la persona sottoposta a TSO, nel corso dell'audizione davanti al Giudice Tutelare, aveva dichiarato di voler contattare i propri avvocati, senza che a tale richiesta fosse dato effettivo seguito.
Il Tribunale ha identificato quattro lacune normative specifiche: la mancata informazione alla persona circa la facoltà di nominare un difensore di fiducia; la mancata comunicazione dell'ordinanza sindacale al difensore eventualmente nominato; l'assenza del difensore all'audizione davanti al Giudice Tutelare; la mancata notifica del decreto di convalida al legale. Il giudice ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, osservando che il ricovero coattivo comporta una compressione della libertà personale paragonabile alle privazioni che, in altri ambiti dell'ordinamento, richiedono garanzie difensive non dissimili da quelle previste nel procedimento penale (5).
La questione è attualmente pendente davanti alla Corte Costituzionale. Se accolta, imporrà di riconoscere il diritto all'assistenza legale nei procedimenti di TSO, con effetti su migliaia di procedimenti annuali su tutto il territorio nazionale. Si delinea così un percorso che, dalla comunicazione dell'ordinanza (sentenza 76/2025) all'audizione obbligatoria, potrebbe giungere alla piena difesa tecnica, avvicinando progressivamente le garanzie del procedimento di TSO a quelle proprie della giurisdizione ordinaria.
Questa evoluzione pone sfide operative significative. Le audizioni, attuate per lo più con modalità a distanza, sollevano interrogativi sulla loro effettiva funzione garantista: a distanza non possono essere colte appieno le condizioni ambientali, le relazioni e l'insieme delle comunicazioni non verbali essenziali per una valutazione genuina della situazione. Resta centrale la tensione tra formalizzazione giuridica e urgenza terapeutica: procedure troppo rigide possono compromettere la tempestività dell'intervento in condizioni acute. Al contempo, i giuristi sottolineano come nessuna compressione della libertà personale possa sottrarsi al vaglio giurisdizionale.
In questa prospettiva, alcune proposte operative meritano attenzione: la condivisione preventiva di un piano per la crisi con il paziente e i familiari; la garanzia di un operatore di riferimento per la continuità di cura e la tutela sociale; la possibilità di un secondo parere psichiatrico su richiesta del paziente; l'istituzione di osservatori locali inter-istituzionali con rappresentanza di utenti e familiari. Va ricordato come l'esperienza dei Servizi SPDC no restraint dimostri che è possibile, in alcuni contesti, praticare una psichiatria a porte aperte, senza contenzione meccanica, conciliando garanzie e qualità della cura.
Il TSO non è una questione solo sanitaria, né solo giuridica. È una questione di dignità della persona fragile, che richiede un lavoro integrato tra tutti gli attori istituzionali. La sentenza 76/2025 e l'ordinanza del Tribunale di Firenze segnano tappe di un cammino che, pur nella complessità, va nella direzione di un maggiore rispetto dei diritti fondamentali della persona nel momento di massima vulnerabilità.
È un cammino in linea con il nuovo paradigma internazionale che ambisce ad un maggiore equilibrio tra protezione dei pazienti e libertà personale e sostiene il pieno riconoscimento della legal capacity delle persone con disabilità, il superamento dei modelli sostitutivi nel processo decisionale, la promozione continua di consenso informato e trattamenti su base volontaria (WHO Mental Health’s Atlas, 2024; WHO Mental Health Human Rights And Legislation, 2023).
Bibliografia
1. Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 28 dicembre 1978, n. 360, Supplemento Ordinario.
2. Corte Costituzionale, Sentenza n. 76/2025. Depositata il 30 maggio 2025. Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale, 4 giugno 2025.
3. Studio SIEP multicentrico 2024. Dati su 27 centri di salute mentale italiani: tassi di TSO e contenzione meccanica per 100.000 abitanti.
4. Tribunale di Firenze, ordinanza 29 dicembre 2025. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 L. 833/1978 sulla mancata previsione della difesa tecnica nel procedimento di TSO. Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale, 4 marzo 2026, n. 9.
5. Pellegrini P. TSO: diritti, garanzie e riforme del trattamento sanitario obbligatorio. Vaso di Pandora 2026.
6. World Health Organization, Mental health atlas 2024, World Health Organization, Geneva, 2025.
7. World Health Organization, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Mental health, human rights and legislation: guidance and practice, World Health Organization, Geneva, 2023.
Gli Autori dichiarano l'assenza di conflitto di interessi in relazione al presente contributo.