Percorsi residenziali in Regione Piemonte: criticità e bisogno di cambiamento
Autori
(1) Referente Servizio Residenzialità DSM ASL Città di Torino
(2) Coordinatore Referente Area Residenziale Direzione DSM ASL Città di Torino
(3) Direttore DSM ASL Città di Torino
Congresso SIEP, Bologna 23-25 novembre 2023
La disciplina storica che ha regolato la Salute Mentale in Piemonte è la DCR n. 357-1370 del 28 gennaio 1997, recependo il “modello dipartimentale” e assegnando ai Dipartimenti di Salute Mentale di ogni ASL l’organizzazione territoriale per la cura del disagio mentale. Tale modello prevedeva la presenza, in ogni territorio, oltre ai servizi ambulatoriali e domiciliari e all’assistenza ospedaliera, dell’assistenza residenziale (articolata in comunità protette di tipo A, comunità protette di tipo B e comunità alloggio). La DCR n. 357/1997 prevedeva inoltre la possibilità di costituire Gruppi Appartamento quali “soluzioni abitative per rispondere a specifiche esigenze di residenzialità assistita di tipo non asilare rivolte a pazienti giunti in una fase avanzata del loro inserimento sociale”. I gruppi appartamento potevano accogliere sino ad un massimo di cinque utenti e non potevano avere più di due nuclei abitativi (massimo dieci pazienti), erano gestiti direttamente dal DSM che garantiva un sostegno domiciliare con risorse proprie o con risorse del privato sociale. In quanto “strutture leggere”, riservate a pazienti in buon compenso psicopatologico e autonomi nella gestione quotidiana, non erano previste per i gruppi appartamento procedure autorizzative, in quanto gli inserimenti avvenivano in alloggi “pubblici”, individuati dai DSM (alloggi messi a disposizione delle ASL, dagli Enti Locali o dall’ATC), con normali requisiti di civile abitazione. Con successivo provvedimento della Giunta regionale sarebbe stata individuata la diaria giornaliera per ogni singola tipologia di struttura prevista. Non è mai stato possibile definire un regime tariffario per le prestazioni erogate nelle strutture afferenti all’area della salute mentale fino all’emanazione della DGR n. 30/2015.
La sentenza del TAR Piemonte n. 2531 del 27.04.2005, annullando parzialmente la DCR n. 357/1997, ha sancito la possibilità di gestione dei gruppi appartamento sia da parte dei DSM che da parte del privato sociale. I gruppi appartamento (sino a quel momento circoscritti a realtà gestite direttamente dai DSM e realizzate in alloggi di proprietà delle ASL, degli Enti Locali o dell’ATC) si sono di conseguenza moltiplicati su tutto il territorio regionale, diventando la soluzione più diffusa utilizzata per gli interventi di residenzialità psichiatrica.
Il piano socio sanitario 2007-2010, analizzando le criticità della salute mentale regionale, prevedeva come azione la “revisione della rete residenziale pubblica e privata con l’obiettivo di promuovere progetti di ricollocazione dei pazienti in case supportate dai servizi di salute mentale, in collaborazione con ATC e Comuni” ed un “ripensamento dei rapporti tra ASL, case di cura e altre soluzioni residenziali per individuare, laddove la soluzione residenziale è necessaria, le strutture più adeguate e costi compatibili”.
In attuazione della DGR n. 63-12253 del 28.09.2009 sono state accreditate le Comunità Protette di tipo A e di tipo B, le Comunità alloggio e una parte dei centri diurni psichiatrici, ma si ravvisava la necessità di rinviare ad apposito provvedimento regionale la disciplina delle modalità autorizzative, di accreditamento e di vigilanza dei gruppi appartamento per pazienti psichiatrici. Con quattro delibere di Giunta, tra il dicembre 2009 e l’aprile del 2010, la Regione Piemonte ha provveduto ad accreditare 1300 posti letto per la tipologia Comunità Protetta di tipo A e di tipo B, e 208 per la tipologia Comunità Alloggio, come disciplinate dalla D.C.R. n. 357/1997.
La delibera sugli accreditamenti fu adottata in quanto una disposizione presente in finanziaria stabiliva che non era più possibile erogare prestazioni per conto del SSN-SSR in strutture non accreditate o accreditate in maniera non definitiva, con decorrenza 1° gennaio 2010.
Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2015 (nota 1) stabiliva la previsione di modalità di autorizzazione, vigilanza e obbligatorio accreditamento per colmare il vuoto legislativo inerenti i gruppi appartamento. Veniva infatti previsto testualmente che “per completare la rete articolata dei servizi residenziali ormai da tempo compresi nel DSM, è necessario colmare il vuoto legislativo inerenti i gruppi appartamento e le strutture afferenti all’area della residenzialità assistita (alloggi assistiti) prevedendo modalità di autorizzazione, vigilanza e obbligatorio accreditamento”.
Il 25.03.2013 il Gruppo Interregionale Salute Mentale (GISM) in collaborazione con Agenas uniformavano a livello nazionale le tipologie di strutture riservate a pazienti psichiatrici, differenziavano l’offerta per livelli di intensità riabilitativa ed assistenziale al fine di migliorare i trattamenti lavorando sui percorsi di cura, denominato “Le strutture residenziali psichiatriche”. In accordo con la direzione delle politiche sociali e con i gestori si riteneva opportuno attendere l’approvazione del documento in Conferenza Regione-Province Autonome, e successivamente in Conferenza Unificata, per recepire il modello a livello regionale ed applicarlo, cercando di risolvere le criticità emerse nel corso dell’applicazione della DCR n. 357/1997.
Il 17.10.2013 la Conferenza Unificata ha approvato il documento, e la Regione Piemonte lo ha recepito (nota 2). Il Consiglio Regionale recepiva l’accordo GISM-Agenas (nota 3) al fine di adottarlo con conseguente revisione della DCR n. 357/1997.
Nel frattempo venivano approvati i Programmi Operativi 2013-2015 (Piano di Rientro) (nota 4). L’azione 14.4.4 prevedeva la riorganizzazione, la riqualificazione ed implementazione dell’assistenza ai pazienti psichiatrici con le seguenti azioni:
- revisione della rete residenziale delle strutture per pazienti psichiatrici e verifica del fabbisogno (con recepimento del modello GISM-Agenas approvato dalla Conferenza Unificata nel corso del 2013);
- definizione di modalità e tempistiche della riorganizzazione;
- autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui gruppi appartamento (residenzialità leggera);
- mappatura dei pazienti psichiatrici;
- determinazione delle tariffe per tutte le strutture e cronoprogramma del regime tariffario unitario;
- organizzazione e potenziamento della vigilanza sulle strutture per pazienti psichiatrici;
- implementazione del sistema informativo;
- risoluzione del problema delle strutture accorpate e dei tempi di permanenza.
Successivamente la Regione ha emanato la DGR n. 30-1517 del 03.06.2015, che per prima prevedeva il riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria e definiva i diversi adempimenti richiesti ai Dipartimenti di Salute Mentale piemontesi e alle strutture presenti sul territorio, al fine di permettere una corretta applicazione della riforma. In particolare, la Regione-Direzione Sanità avviò una fase di rivalutazione degli utenti presenti nelle strutture residenziali psichiatriche piemontesi, con l’obiettivo di verificarne la congruità degli inserimenti, in un’ottica di coerenza tra i livelli di assistenza erogati e le necessità assistenziali dell’utente (nota 5). Veniva inoltre effettuata una ricognizione delle strutture residenziali psichiatriche presenti sul territorio, al fine di comprenderne le caratteristiche strutturali, organizzative, e la tipologia di personale impiegato.
La nuova DGR fu comunque impugnata al TAR da diverse cooperative/associazioni del settore socio -sanitario e della salute mentale nonché dal Comune di Torino e altre Amministrazioni ubicate nella cintura del capoluogo (con concessione della sospensiva fino alla trattazione nel merito della causa).
Alla luce dei risultati del monitoraggio ed in considerazione della forte opposizione alla riforma di molti soggetti del settore, la Regione ha ritenuto opportuno apportare una serie di integrazioni alla DGR n. 30/2015 per:
- definire criteri di accesso basati su una valutazione multidimensionale del bisogno effettuata mediante la somministrazione di apposite scale di valutazione;
- affermare la libertà di scelta del luogo di cura;
- prevedere un periodo transitorio della durata di tre anni per la ricollocazione dei pazienti inseriti in maniera inappropriata rispetto alle esigenze assistenziali evidenziate;
- prevedere due livelli in SRP 2 con lo scopo di portare i gruppi appartamento e le comunità alloggio in ambito sanitario con retta completamente a carico del SSN;
- rivedere i requisiti gestionali e modificare i profili professionali;
- rivedere parzialmente i requisiti gestionali;
- introdurre il concetto di budget per i servizi residenzialità;
- definire lo strumento ISEE;
- istituire un tavolo di monitoraggio sull’applicazione del riordino della residenzialità.
Fu emanata la DGR n. 29-3944 del 19.09.2016 la quale, nonostante abbia accolto tutte le richieste avanzate dai soggetti portatori di interesse, venne anch’essa impugnata al TAR Piemonte da molteplici ricorsi.
Il TAR Piemonte si pronunciò respingendo tutti i ricorsi presentati contro le delibere di riordino rendendole pienamente legittime e produttive di effetti: la riforma sulla psichiatria si concretizzò con i conseguenti atti amministrativi di Aziende e Regione (nota 6).
Il 18.05.2018 è stata emanata la DGR n. 41-6886 che, recependo molteplici istanze provenienti dai soggetti di cui sopra, a seguito di numerosi incontri con gli stessi, ha stabilito quanto segue:
- possibilità di rimodulare la domanda presentata dai gestori in altra tipologia rispetto a quella prevista originariamente nell’istanza ex DGR 29/2016;
- proroga dei termini per il procedimento di autorizzazione ed accreditamento;
- definizione del bisogno regionale di posti letto considerando l’esistente (n. 2872) e non applicando l’interpretazione più restrittiva che vuole accreditare solo i posti letto necessari all’inserimento di pazienti piemontesi (n. 2257), lasciando quindi oltre 600 pl a disposizione dei gestori (per i 350 pazienti extraregionali censiti, e circa 250 vuoti/disponibili);
- conferma della possibilità di utilizzare immobili di civile abitazione per ospitare strutture che erogano prestazioni sanitarie, (i requisiti strutturali previsti per le strutture sanitarie mal si conciliano con alloggi di civile abitazione);
- aumento della tariffa per le SRP 3.1 a 100€;
- possibilità di avvalersi, in via transitoria, di figure professionali già in servizio prive di titolo (ma con requisiti di pregressa esperienza maturata nelle strutture medesime nelle mansioni specifiche), in deroga alle normative nazionali vigenti in materia;
- possibilità di integrare l’assistenza residenziale ai pazienti con pacchetti aggiuntivi extra tariffa sotto la responsabilità del DSM.
Nonostante le aperture previste in questa Delibera, concordate con le parti in un’ottica di condivisione del percorso, anche la DGR n. 41/2018 è stata impugnata dagli stessi soggetti che avevano adito al TAR per ottenere l’annullamento degli atti di riordino.
La Regione Piemonte ha quindi posticipato la stipula dei contratti al 31.12.2019 concedendo che, sino alla sottoscrizione dei medesimi, i rapporti tra ASL e strutture potessero continuare ad essere regolati dai contratti in essere (nota 7). Approvato il modello di contratto per la definizione dei rapporti normo-economici tra le ASL ed i soggetti gestori delle strutture residenziali psichiatriche accreditate per soggetti adulti a valere per tutte le AA.SS.LL. della Regione Piemonte (nota 8), si è costituito un gruppo di lavoro interno costituito da funzionari regionali, Agenas e Ires e un referente dei DSM finalizzato ad analizzare la composizione delle tariffe previste in rapporto a quelle applicate in altre Regioni per verificarne l'adeguatezza rispetto ai requisiti previsti dalla normativa. Sono stati successivamente emanati degli atti normativi che prevedevano proroghe per la conclusione del percorso di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione delle SRP (Nota 9, 10, 11, 12, 13).
Infine, il 22 dicembre 2021 la Regione Piemonte ha emanato la D.G.R. n. 84-4451, con oggetto “Riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR. n. 30-1517 del 03.06.2015, n. 29-3944 del 19.09.2016, n. 14-4590 del 23.01.2017 e n. 41-6886 del 18.05.2018”.
Tale DGR, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, ha finalmente permesso un cambiamento clinico-organizzativo, riordinando la residenzialità dedicata alla Salute Mentale in Piemonte, applicando la riforma prevista dal documento GISM-Agenas e stabilendo un nuovo fabbisogno. Ha inserito aspetti innovativi grazie all’introduzione del sistema di libera scelta della struttura, all’introduzione di una disciplina specifica sui diritti dei familiari e delle associazioni dei familiari che rappresentano e all’introduzione degli strumenti per la valutazione ed il monitoraggio della qualità dei servizi. Si è proceduto sia ad una semplificazione e distinzione di requisiti e controlli su autorizzazione ed accreditamento delle strutture sia all’individuazione di nuovi standard di personale, correlati al carattere sanitario e socio-sanitario delle strutture. Infine, per quanto concerne le SRP3.2 e le SRP3.3, è stata definita la compartecipazione della retta inerente al progetto residenziale, da parte dell’utente e/o del Comune, sulla base degli scaglioni di ISEE socio-sanitario.
La sua applicazione deve però essere messa in atto alla luce dei più recenti cambiamenti culturali e sociali: allo stato attuale il metodo di lavoro degli psichiatri è rimasto il medesimo, mentre nel tempo si è passati ad un “sistema complesso”. Infatti, nel voler riformare nel merito il sistema della residenzialità in Piemonte, la difficoltà maggiore non è stata tanto quella di avere a che fare con un sistema “complicato” bensì con la sua “complessità”. Per complicato si intende difficile, macchinoso, intricato. L’esempio di un sistema complicato è la costruzione di un aereo, che se smontato in tutte le sue parti appare complicato da rimontare, ma è pur sempre possibile rimontarlo perfettamente per mano di esperti, e quando il rimontaggio è ultimato il risultato è identico a quello precedente allo smontaggio. La caratteristica di un sistema complesso invece consiste nel fatto che il comportamento globale del sistema non è riconducibile a quello dei suoi singoli costituenti, ma dipende dal modo in cui essi interagiscono. L’esempio concreto è proprio quello che si è delineato con la stesura della DGR 84: risolta la questione della copertura oraria da parte delle varie figure professionali presenti a seconda delle diverse tipologie di strutture, si è evidenziato il problema economico in merito alle rette secondo le tipologie di SRP, che, una volta risoltosi, ha lasciato emergere la questione correlata alla contribuzione delle rette delle SRP3.2 e SRP3.3 da parte del Comune. Risolta anche questa criticità, si è reso necessario affrontare il tema dei rapporti con le varie associazioni dei familiari che, una volta riusciti a rendere parte della riforma, ha fatto emergere la questione correlata alle tempistiche dei percorsi residenziali. Non appena è stata trovata una soluzione anche in questo ambito, si è dovuto concordare la modalità di scelta dei criteri di valutazione dei trattamenti residenziali. Risolto anche questo punto, è subentrato il problema del monitoraggio degli stessi, e così via.
Si è reso pertanto necessario riadattare e ricambiare il paradigma di pensiero con una valenza sistemica e multidimensionale.
In particolare, nella residenzialità è ormai urgente non vedere più il “luogo di cura”, bensì “il percorso”, onde evitare di creare contesti simil-manicomiali e con conseguenti costi elevati (fino al 70% del budget totale).
I principi ispiratori della riforma piemontese attuale sono le linee programmatiche nazionali in materia di “Budget di salute” (in fase di consultazione tra ISS e Regioni), che prevedono sia di favorire la permanenza dell’assistito al proprio domicilio come alternativa o evoluzione all’assistenza residenziale, sia la prevenzione dello stigma, della cronicizzazione e dell’isolamento creando un legame tra il sistema di cura e la comunità (nota 14). Il sistema di residenzialità psichiatrica è stato quindi rivisto con l’obiettivo di favorire una progressione evolutiva dell’utente da un setting di cure più intenso ad uno più leggero, in correlazione con lo sviluppo del percorso riabilitativo.
Il percorso riabilitativo psichiatrico si snoda quindi attraverso una valutazione multidimensionale e coinvolge nel progetto di cura da un lato l’utente, dall’altro i suoi familiari e tutti coloro che formano la rete comunitaria nella quale egli è inserito. Viene ricercata, congiuntamente tra tutti gli attori coinvolti, una soluzione che garantisca il più possibile i contatti familiari e sociali del paziente, conciliando le esigenze di cura con la facoltà di scelta del luogo di cura. Vengono eventualmente attivati progetti terapeutici individualizzati finalizzati a supportare il paziente al proprio domicilio laddove possibile (assegni terapeutici, borse lavoro, ecc. ecc.), oppure, all’interno della struttura residenziale, possono essere attivati quei progetti finalizzati al potenziamento delle abilità e dell’inclusione sociale, come ad esempio l’inserimento lavorativo. Nel percorso vengono coinvolte le associazioni e gli enti del terzo settore (nota 15).
In Regione Piemonte è stato istituito un “Coordinamento Regionale Area Psichiatria” che comprende tre macroaree: ospedaliera, territoriale e residenziale. Esso è composto dai direttori dei DSM e delle SC, dai rappresentanti delle associazioni degli enti locali, del terzo settore, degli utenti e dei familiari (nota 16). Con esso decadono gli organismi precedenti. Le finalità dell’istituzione del Coordinamento Regionale sono l’analisi dei bisogni sul territorio, la valutazione delle proposte da parte degli organismi ministeriali o della Conferenza Stato-Regioni, la promozione di linee di azioni uniformi nei DSM, l’analisi dei flussi informativi delle strutture implicate nella Salute Mentale, la promozione di formazione e informazione e infine i rapporti con gli stakeholders.
Alle strutture psichiatriche residenziali, oltre all’autorizzazione al funzionamento (nota 17) e al loro accreditamento (nota 18), è stato richiesto anche di sottoscrivere un contratto con l’ASL (nota 19), di predisporre la Carta dei Servizi e il Progetto di Gestione del Servizio e di individuare un sistema di valutazione e di monitoraggio dell’esito dei trattamenti residenziali (nota 20).
Nello specifico, la Carta dei Servizi deve essere semplice, chiara e comprensibile nel modello espositivo, facilmente usufruibile, esaustiva ma non ridondante, corrispondente alla realtà dei servizi erogati. Gli elementi che devono essere obbligatoriamente inseriti nella Carta, ferma restando la possibilità di personalizzare e di aggiungere nuove voci sono i seguenti:
- La presentazione e la mission della struttura;
- La domanda di accesso e le procedure;
- La gestione dei dati e la tutela della privacy;
- L’orienteering (vale a dire la collocazione della struttura, come si raggiunge, la distribuzione spaziale dei servizi, le immagini di base dalla mappa e le immagini reali, ecc. ecc.);
- La tipologia delle camere residenziali;
- Lo staff dirigenziale e operativo, compreso l’elenco delle figure professionali operanti all’interno della struttura;
- Gli orari di presenza delle figure professionali impegnate nei turni giornalieri;
- L’orario settimanale di presenza medica, laddove prevista;
- L’attività di supporto psicologico settimanalmente effettuata, laddove prevista;
- L’orario di visita agli utenti;
- I progetti di controllo della qualità;
- I diritti degli utenti, la loro tutela e le relative modalità di verifica;
- Le procedure per presentare reclami e segnalare disservizi, anche da parte dei familiari degli utenti;
- Il tipo di attività motoria che gli utenti regolarmente svolgono, in relazione alle loro possibilità, che deve attenersi alle più aggiornate “Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”, sezione “Nuove raccomandazioni per specifiche patologie”, sottosezione “Persone con patologie psichiatriche”, pubblicate dal Ministero della Salute;
- Il regime alimentare applicato agli utenti, che deve attenersi alle più aggiornate “Linee guida per una sana alimentazione”, pubblicate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
La Carta dei Servizi dovrà essere lo strumento principale con cui i singoli utenti potranno scegliere una struttura individuando i servizi che la stessa eroga.
Nel Progetto di Gestione del Servizio devono essere obbligatoriamente contenuti sono i seguenti elementi:
- Descrizione dell’utenza destinataria dei trattamenti o dei programmi di interventi;
- Modalità di presa in carico degli utenti;
- Metodologie utilizzate per i trattamenti o per i programmi di interventi;
- Strumenti e metodologie per la rilevazione dei bisogni reali e potenziali degli ospiti;
- Procedura di verifica e valutazione;
- Modalità di raccordo con i centri di responsabilità del progetto per la trasmissione della documentazione a garanzia della continuità progettuale;
- Orari di apertura: giornalieri, settimanali e annuali;
- Schema dei turni degli operatori;
- Attività con relativa articolazione giornaliera, settimanale e annuale;
- Servizi amministrativi generali;
- Risorse strutturali, strumentali e tecniche.
Il grafico di cui sopra rappresenta gli utenti presenti in SRP a fine 2022. Si evince come il DSM della ASL Città di Torino utilizza pochissimo, rispetto al resto d’Italia, le SRP1. Utilizza, invece, tantissimo le SRP2: il doppio rispetto a quelle utilizzate in Piemonte e quattro volte più di quanto le utilizza in media l’Italia. Per quanto riguarda le SRP3, la ASL Città di Torino utilizza le SRP3.1 meno di quanto non le utilizzi in media il Piemonte e comunque circa la metà di quanto vengano utilizzate in Italia. Utilizza le SRP3.2 molto più della media piemontese e di quella italiana. Infine si evidenzia come il DSM della ASL Città di Torino utilizzi le SRP3.3 in media molto di più che nel resto del Piemonte (il quale comunque le utilizza tre volte tanto rispetto alla media italiana).
In merito alle giornate di degenza in SRP, i progetti residenziali formulati dalla ASL Città di Torino riguardano soprattutto le basse intensità.
Infatti come si evince dal grafico sovrastante, la degenza media in SRP1 degli utenti afferenti alla ASL Città di Torino è la metà della degenza media italiana in SRP1, mentre la degenza media in SRP2 per quanto riguarda gli utenti della ASL Città di Torino è molto più lunga rispetto a quella italiana. Per quanto riguarda le SRP3, il DSM della ASL Città di Torino utilizza pochissimo le SRP3.1, mentre utilizza in modo prevalente sia le SRP3.2 che le SRP3.3.
Di seguito infine i dati concernenti le ammissioni e le dimissioni.
Dal grafico riguardante le ammissioni in SRP si evince come lo strumento di inserimento in Residenzialità sia utilizzato con molta parsimonia, rispetto alla media italiana, sia in Piemonte che, ancora di più, nella ASL Città di Torino.
Nello specifico la tipologia SRP2 è l’unica maggiormente utilizzata sia dal Piemonte sia, anche se in minor misura rispetto ai dati regionali, dalla ASL Città di Torino.
In conclusione, in merito alle dimissioni dalle SRP, il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Città di Torino ha lavorato principalmente sull’appropriatezza. Vogliamo evidenziare infatti che ASL Città di Torino in SRP1 ha dimesso il doppio dell’utenza rispetto alla Regione Piemonte (ma molto meno rispetto all’Italia nel suo insieme), leggermente di più in SRP2 (un tasso di 0,5 in confronto a 0,4 del Piemonte e 0,3 dell’Italia nel suo insieme), mentre in SRP3 i dati indicano la tendenza non tanto a dimettere quanto a favorire il percorso maggiormente appropriato all’utenza in carico.
Note
Nota 1 DCR n. 167-14087 del 03.04.2012
Nota 2 DGR n. 19-6693 del 19.11.2013
Nota 3 DCR n. 260-40596 del 23.12.2013
Nota 4 DGR n. 25-6992 del 30.12.2013
Nota 5 Circolare Prot. n. 51907 del 18.08.2015
Nota 6 sentenza n. 1042 del 07.06.2017
Nota 7 DGR n. 43-8768 del 12.04.2019
Nota 8 determinazione n. 820 del 28.06.2019
Nota 9 DGR 7-442 del 29.10.2019 (proroga fino al 30/06/2020)
Nota 10 DGR n. 8-1576 del 26.06.2020 (proroga fino al 30/09/2020)
Nota 11 DGR n. 11-1993 del 25.09.2020 (proroga fino al 31/12/2020)
Nota 12 DGR n. 28-2583 del 18.12.2020 (proroga fino al 30/06/2021)
Nota 13 DGR n. 17-3504 del 09.07.2021 (proroga fino al 31/12/2021)
Nota 14 artt. 26 e 33 del DPCM del 12.01.2017, che indicano come LEA gli interventi finalizzati all’inclusione sociale e al mantenimento delle abilità al recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa
Nota 15 art.55 del DL del 03.07.2017 n.177
Nota 16 atto DD 525/A1400A/2022 del 29.03.2022 per la nomina dei componenti
Nota 17 provvedimento di autorizzazione ex art.8 ter D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.
Nota 18 provvedimento di accreditamento ex art.8 quater D.Lgs n.501/1992 e s.m.i.
Nota 19 secondo D.D. 1040 del 14 giugno 2022 avente ad oggetto “Approvazione schema di contratto tra le Aziende Sanitarie e le strutture residenziali psichiatriche accreditate”
Nota 20 atto DD 2564/A1414D/2022 del 22.12.2022 avente come oggetto “Approvazione contenuti obbligatori della Carta dei Servizi, del Progetto di gestione del servizio delle strutture residenziali psichiatriche e individuazione del sistema di valutazione e monitoraggio dell’esito dei trattamenti residenziali"