Volume 28 - 15 Maggio 2024

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Livelli Essenziali di Assistenza in Salute Mentale

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Ricevuto il 04/03/2024 – Accettato il 19/03/2024



La legge costituzionale n. 3 del 2001, riforma del Titolo V, ha introdotto nella Costituzione Italiana la nozione di livelli essenziali di assistenza con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

Da questa modifica costituzionale deriva che le Regioni hanno compiti organizzativi dei servizi mentre lo Stato ha il ruolo di definire i livelli essenziali che devono essere garantiti a tutti i cittadini, verificare che questi diritti siano garantiti su tutto il territorio nazionale e intervenire in modo sostitutivo in caso di inadempienza.

In ambito sanitario, i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati poi definiti dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da parte del SSN.

Il decreto specifica le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal SSN e riconducibili ai seguenti Livelli Essenziali di Assistenza:

  1. assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell'inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale);
  2. assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all'assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche);
  3. assistenza ospedaliera, declinata nell'assistenza in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.

Il D.P.C.M. del novembre 2001 dedicava un passaggio (allegato 1C) all'integrazione socio-sanitaria, ovvero alle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultavano operativamente distinguibili e per le quali si era convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN. Tale percentuale di costo non attribuibile al SSN era coperta dai Comuni - in quanto responsabili dei costi delle prestazioni sociali - o dall'utente.

Inoltre, l'allegato 3, lettera d) del D.P.C.M. del novembre 2001 stabiliva che nell'ambito dell'integrazione sociosanitaria la precisazione delle linee prestazionali a carico del SSN doveva tener conto dei diversi livelli di dipendenza o non autosufficienza e che il riferimento fondamentale sul piano normativo era costituito dall'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001.

La garanzia dell'effettiva erogazione sul territorio e dell'uniformità delle prestazioni rese ai cittadini è stata disciplinata dal DM 12 dicembre 2001, che fornisce un set di indicatori rilevanti per la valutazione dell'assistenza sanitaria finalizzata agli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal SSN.

Di fatto, il monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata dalle Regioni sul territorio nazionale avviene attraverso una serie di informazioni che, raccolte ed opportunamente elaborate e rappresentate sotto forma di indicatori, consentono di leggere importanti aspetti dell'assistenza sanitaria, inclusi quelli di qualità, appropriatezza e costo.

Nello specifico, l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ha affidato la verifica degli adempimenti cui sono tenute le Regioni al Comitato LEA (Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza).

Sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 65 del 18 marzo 2017 supplemento ordinario n. 15 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato il 12 gennaio 2017 recante: “Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria”.

Per quanto riguarda la salute mentale questa affermazione è particolarmente impegnativa e innovativa, infatti le persone con problemi di salute mentale hanno bisogno di interventi sanitari ma anche di interventi socio assistenziali.

Quanto si stabilisce nell’articolo 21 è di estremo interesse perché le Regioni insieme agli enti locali dovranno organizzare i servizi in modo tale che i bisogni assistenziali sanitari e sociali siano garantiti. Le Regioni devono organizzare tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza. Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutici riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall’unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Nell’ambito dell’assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l’attivazione delle risorse disponibili formali ed informali. Altra novità importante è rappresentata nell’elenco delle prestazioni specialistiche che il servizio sanitario nazionale deve garantire, troviamo infatti indicata per la prima volta la psicoterapia nelle varie forme (individuale, familiare, di coppia e di gruppo) e la valutazione del carico familiare.

L’art. 25 “Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico” e l’art. 26 “Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali” definiscono come nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico ed alle persone con disturbi mentali la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche e riabilitative necessarie e appropriate.

L’art. 32 “Assistenza sociosanitaria semi residenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico” e art. 33 “Assistenza sociosanitaria semi residenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali” prevedono l’erogazione dei servizi semi residenziali e residenziali.

Resta confermata la ripartizione degli oneri tra servizio sanitario nazionale e utente/comune prevista dal DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”.

Per la prima volta è previsto un articolo (art. 60)dedicato alle persone affette da autismo.

Con il Decreto 12 marzo 2019 il Ministero della Salute ha approvato il “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria” con l’obbiettivo di valutare, monitorare e verificare l’attività sanitaria erogata da soggetti pubblici e privati accreditati di tutte le regioni. Si afferma infatti che il decreto ha “la finalità prioritaria di mettere in relazione i livelli essenziali di assistenza, effettivamente assicurati dalle suddette amministrazioni nei rispettivi territori”.

Per quanto riguarda la salute mentale, di fronte ai servizi garantiti dal decreto del 12 gennaio 2017 gli indicatori previsti nel successivo decreto del 12 marzo 2019 sono solo 4:

D26C Tasso di ospedalizzazione per patologie psichiariche in rapporto alla popolazione residente maggiorenne

D27C Percentuale di ricoveri ripetuti tra 8 e 30 giorni in psichiatria

D28C Numero di TSO a residenti maggiorenni in rapporto alla popolazione residente

D29C Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori

Questa definizione degli indicatori dedicati a monitorare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza che le regioni devono garantire nell’ambito della salute mentale appare estremamente insufficiente. Ci rivolgiamo in primo luogo alla comunità scientifica e a tutti gli operatori che a vario titolo operano nell’ambito della salute mentale perché su questo tema si apra un dibattito utile ad individuare strumenti adeguati a misurare le prestazioni e i processi assistenziali. L’obbiettivo deve essere quello di individuare dei punti prioritari su cui creare ampie alleanze tra professionisti, fruitori dei servizi e familiari utili a modificare l’attuale situazione

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 ha previsto il COMITATO PERMANENTE PER LA VERIFICA DELL’EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN CONDIZIONI DI APPROPRIATEZZA ED EFFICACIA NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE. Riteniamo indispensabile che si provveda ad un aggiornamento degli indicatori in modo da rendere efficace il processo di verifica dei livelli essenziali di assistenza che le diverse regioni devono erogare ai cittadini italiani in ambito di salute mentale ai sensi del Decreto del 12 gennaio 2017.